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Sez. 2, Sentenza n. 31665 del 04/12/2025 (Rv. 676406-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Accertamento della violazione di cui all’art. 142 cds - Presupposti per l’applicazione della regola del chilometro - Presenza di segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione del precedente - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676406-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE

In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura di controllo, l'applicabilità della "regola del chilometro", quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocità e l'autovelox, sancita dall'art. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010, è condizionata al duplice presupposto che il dispositivo di rilevamento della velocità sia fisso e non mobile e che lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di controllo non vi siano intersezioni. Pertanto, solo laddove vi siano una o più intersezioni il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'ultima intersezione; in caso contrario la presenza, entro il detto chilometro, di un segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione del precedente resta irrilevante ai fini della regolarità dell'accertamento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per non essere stata rispettata la regola del chilometro tra l'autovelox fisso ed il secondo segnale, ripetitivo del primo correttamente posizionato, senza accertare se vi fosse o meno un'intersezione).

Legge 29/07/2010 num. 120 art. 25 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)