Sez. 2 - , Sentenza n. 32104 del 09/12/2019 (Rv. 656209 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE | Art. 25, comma 2, l. n. 120 del 2010 - Interpretazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE
L'art. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 25 com. 2, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)