diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4651 del 25/03/1985 Ud. (dep. 11/05/1985) Rv. 169163 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - MISCELAMENTO DI BENZINA CON GASOLIO E PETROLIO - USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - NECESSITÀ DI CONSIDERARE L'INTERO QUANTITATIVO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA EVASA - LEGITTIMITÀ DI TALE CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169163-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - MISCELAMENTO DI BENZINA CON GASOLIO E PETROLIO - USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - NECESSITÀ DI CONSIDERARE L'INTERO QUANTITATIVO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA EVASA - LEGITTIMITÀ DI TALE CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE.*

Il pagamento della imposta di fabbricazione evasa, benché indipendente dalla sanzione penale, può costituire oggetto di condanna da parte del giudice e l'indagine diretta ad individuare la sussistenza in concreto della destinazione di prodotti petroliferi ad uso diverso da quello consentito, deve avere riguardo all'intero quantitativo oggetto del reato. (V mass n 159109).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)