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Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 11/11/2005 (Rv. 584689 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Spoglio o turbativa del possesso - Natura - Fatto illecito - Configurabilità - Responsabilità solidale degli autori - Conseguenze - Litisconsorzio passivo necessario - Condizioni - Ripristino della situazione di fatto anteriore allo spoglio o alla turbativa mediante demolizione dell'opera pregiudizievole - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari o compossessori del bene - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584689-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 cod. civ.; pertanto, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l'esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari; infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera sarebbe "inutiliter data" , giacchè la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)