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Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 09/04/1984 (Rv. 434318 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RESPINTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434318-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RESPINTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La parte vittoriosa in primo grado non ha necessità di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni, anche pregiudiziali, che abbia prospettato e che risultano respinte, o assorbite o del tutto non esaminate in quel grado; tuttavia, perché le dette eccezioni possano essere riesaminate, la parte interessata ha pur sempre l'Onere di riproporle, manifestando la relativa volontà non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Conf 4231/83, mass n 429157; (Conf 6164/82, mass n 423848; (Conf 2168/82, mass n 420043; (Conf 1502/82, mass n 419318; (Conf 248/82, mass n 417942; (Conf 5756/80, mass n 409588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)