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Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 08/04/1982 (Rv. 420043 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1982-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420043-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE - TERMINI.*

La riproposizione in appello delle eccezioni della parte vittoriosa, non accolte dai primi giudici, al fine di evitare la decadenza prevista dall'art. 346 cod. proc. civ., è consentita fino all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive, che segnano la chiusura della fase di trattazione della causa davanti all'istruttore, e, quindi, può avvenire anche con comparse o memorie redatte in occasione della rimessione al collegio, ove queste abbiano assunto, per effetto del successivo espletamento di una ulteriore istruttoria, la natura di scritti difensivi attinenti a detta fase predecisionale. (V 272/79, mass n 396346).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)