diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3612 del 07/08/1989 (Rv. 463562 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - IN GENERE - ATTRAZIONE DI UN PIANO ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DAL PIANO - IRREVERSIBILITÀ DELL'OCCUPAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - VALORE DEL FONDO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463562-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA - IN GENERE - ATTRAZIONE DI UN PIANO ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DAL PIANO - IRREVERSIBILITÀ DELL'OCCUPAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - VALORE DEL FONDO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di occupazione di un fondo, che sia stata disposta per l'attuazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, e sia poi divenuta illegittima, in difetto di adozione del provvedimento espropriativo, nonché irreversibile, con la conseguenziale Estinzione del diritto di proprietà del privato, il valore del bene, al fine della Determinazione del risarcimento del danno dovuto a detto privato dall'ente autore dell'occupazione stessa e della radicale trasformazione del bene, deve essere accertato indipendentemente dall'influenza, positiva o negativa, dei vincoli e delle prescrizioni del piano, anche se relative a limiti di edificabilità, e, quindi, sulla base dell'attitudine edificatoria preesistente, considerando che il piano medesimo, quale strumento diretto all'attuazione del programma residenziale pubblico, con effetti di piano particolareggiato di esecuzione e di dichiarazione d'indifferibilità ed urgenza di tutte le opere in esso contemplate, ha natura interamente espropriativa, anche con riguardo agli indicati limiti, i quali attengono non già alla disciplina generale di utilizzazione edilizia dei suoli, ma alle caratteristiche dell'opera pubblica residenziale, unitariamente intesa. (V 7205/87, mass n 455324; (V 6257/79, mass n 402988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)