Sez. 1, Sentenza n. 6257 del 28/11/1979 (Rv. 402988 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA EX LEGGI N 167 DEL 1962 E N 904 DEL 1965 - ESPROPRIAZIONI ANTERIORI ALLA LEGGE N 865 DEL 1971 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE DEI BENI - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA EX LEGGI N 167 DEL 1962 E N 904 DEL 1965 - ESPROPRIAZIONI ANTERIORI ALLA LEGGE N 865 DEL 1971 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - RIFERIMENTO AL VALORE VENALE DEI BENI - CRITERI.*
In tema di espropriazioni di aree fabbricabili da destinare alla edilizia economica e popolare, disposte ai sensi della legge 18 aprile 1962 n 167 (modificata dalla legge 21 luglio 1965 n 904), e prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n 865, il valore venale dei beni, da prendere a base per la Determinazione dell'indennita, deve corrispondere al giusto prezzo che i beni medesimi avrebbero in una libera contrattazione, ove conclusa indipendentemente dall'influenza, positiva o negativa, del piano edilizio di zona compilato ed approvato in attuazione della stessa legge n 167 del 1962. (Conf 1152/77, mass n 384818; (Conf 3179/72, mass n 360967).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 904 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)