Sez. 1, Sentenza n. 7943 del 16/05/1988 Ud. (dep. 06/07/1988) Rv. 178836 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DIFFERIMENTO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - AVVISO AI DIFENSORI - NON NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - DIFFERIMENTO DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - AVVISO AI DIFENSORI - NON NECESSITÀ.*
Per il combinato disposto degli artt. 304 ter e 316 cod. proc. pen., è dovuto ai difensori soltanto l'avviso relativo alla data fissata per la fase iniziale della perizia: quindi se, per un qualunque motivo, alla data fissata le operazioni peritali non abbiano luogo, ciò non comporta l'Obbligo di notificazione ai difensori di nuovi avvisi, anche per quanto attiene alla data di differimento delle operazioni, essendo rimessa alla diligenza e solerzia dei difensori ogni iniziativa di contatti con il perito. (V mass n 162851).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)