Sez. 5, Sentenza n. 1758 del 16/12/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162851 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - ESPLETAMENTO - FASI SUCCESSIVE A QUELLA INIZIALE - AVVISO AL DIFENSORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - ESPLETAMENTO - FASI SUCCESSIVE A QUELLA INIZIALE - AVVISO AL DIFENSORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La partecipazione dei difensori alle fasi di svolgimento della perizia successive a quella iniziale non comporta Obbligo di notificazione di avvisi, essendo rimessa alla diligenza e solerzia dei difensori stessi ogni iniziativa di contatti con il perito. (Conf mass n 160310, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)