Sez. L, Sentenza n. 18214 del 21/08/2006 (Rv. 591674 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Nozione - Funzione della motivazione - Poteri di sindacato della Corte di cassazione - Contenuto e limiti - Fattispecie relativa all'inquadramento in una qualifica superiore di dipendente di una società cooperativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente ritenersi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. (Nella specie, relativa a ricorso in tema di inquadramento in una qualifica superiore di un dipendente di società cooperativa sociale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la correttezza e la congruità della motivazione con la quale era stata esclusa l'insussistenza dei presupposti per l'inquadramento nel terzo livello rivendicato sul presupposto che il ricorrente non avesse espletato con la necessaria continuità le mansioni di addetto all'infanzia, atteso che, dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si evinceva che i compiti di sorveglianza degli alunni nelle aule e negli spazi comuni avevano carattere occasionale in quanto svolti solo nei casi di momentanea assenza degli insegnanti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)