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Sez. L, Sentenza n. 5384 del 05/11/1985 (Rv. 442620 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONVERSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI UN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - IN LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442620-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONVERSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI UN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - IN LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*

La giusta causa ed il giustificato motivo sono qualificazioni giuridiche di comportamenti egualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso, pertanto è ammissibile la conversione di ufficio di un licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo da parte del giudice il quale, adito con l'impugnativa del licenziamento, attribuisca al fatto, che è stato posto a fondamento del recesso del datore di lavoro, la minore gravità propria del giustificato motivo soggettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)