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Sez. L, Sentenza n. 5513 del 23/06/1987 (Rv. 454042 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONVERSIONE D'UFFICIO IN LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454042-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CONVERSIONE D'UFFICIO IN LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*

La giusta causa ed il giustificato motivo di licenziamento costituiscono qualificazione giuridiche di comportamenti egualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'una con effetto immediato, l'altra con preavviso; pertanto è ammissibile la conversione d'ufficio di un licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ad opera del giudice il quale, adito con l'impugnativa da parte del lavoratore del licenziamento intimatogli, attribuisca al fatto addebitato a quest'ultimo dal datore di lavoro la minore gravità propria del giustificato motivo soggettivo, essendo la modificazione del titolo del recesso conseguenza soltanto di una diversa qualificazione, da parte del giudice, della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento espulsivo. (V 5384/85, mass n 442620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)