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Sez. U, Sentenza n. 564 del 14/01/2009 (Rv. 606048 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Sequestro amministrativo effettuato dai carabinieri - Custodia di veicoli sottoposti - Azione di privato per il pagamento delle spese - Legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606048-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

Legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno, riferendosi il rapporto funzionale che si stabilisce tra l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo Ministero al solo aspetto logistico ed operativo generale dei servizi e dei progetti riguardanti l'efficienza numerica dell'Arma, senza incidere sulla imputazione degli atti operativi compiuti dai Carabinieri, e non rilevando a detti effetti la distinzione delle funzioni dell'Arma in militari e civili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Regio Decr. 14/06/1934 num. 1169 art. 1, Regio Decr. 14/06/1934 num. 1169 art. 2, Regio Decr. 14/06/1934 num. 1169 art. 24, Decreto Legisl. 05/10/2000 num. 297 art. 2, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)