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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6067 del 26/03/2015 (Rv. 634883 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Azione del privato per il pagamento delle spese di custodia delle cose sequestrate - Legittimazione passiva dell'amministrazione sequestrante - Sussistenza - Fondamento - Affidamento della custodia a terzi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634883-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

In tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, legittimata passivamente in merito alla domanda del custode, il quale agisce per il riconoscimento delle spese sopportate, è, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, senza che rilevi la circostanza che la custodia, essendo impossibile o non conveniente presso lo stesso ufficio, sia stata affidata ad un soggetto diverso agli effetti dell'art. 8, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 571 del 1982.

Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 213 com. 3 n. 3, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 214 CORTE COST., DPR 29/07/1982 num. 571 art. 7, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 8, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11 com. 3, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)