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Sez. 2, Sentenza n. 21298 del 20/10/2016 (Rv. 641654 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Riforma sanitaria cd. "bis" - Soppressione delle USL - Ritrasferimento alle aziende ospedaliere dei beni dei disciolti enti ospedalieri - Rilevanza dell'ubicazione del bene - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641654-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

A seguito della soppressione delle unità sanitarie locali, i beni già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri ed oggetto di trasferimento, ex art. 66, della l. n. 833 del 1978, al patrimonio del Comune ove detti beni sono ubicati, con vincolo di destinazione in favore delle USL medesime, concorrono a formare il patrimonio delle Aziende Ospedaliere subentrate agli enti originariamente espropriati, stante la previsione dell'art. 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 (applicabile "ratione temporis") che, in attuazione dell'art. 1 della l. delega n. 421 del 1992 e diversamente dal richiamato art. 66, non sancisce alcun criterio territoriale per il trasferimento della relativa proprietà.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 com. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 1 com. 1 lett. P CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)