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Sez. 1, Sentenza n. 21241 del 14/10/2011 (Rv. 619910 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Enti ospedalieri soppressi - Successione del Comune nei rapporti giuridici obbligatori - Sussistenza - Successione della Regione o delle Unità Sanitarie Locali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619910-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

In tema di successione tra enti pubblici, la successione universale, con la conseguente legittimazione ad agire, del Comune territorialmente competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, non è venuta meno in favore della Regione o delle Unità Sanitarie Locali per la sopravvenienza del d.l. 19 settembre 1987, n. 382, conv. nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che, imputando alla USL di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, opera esclusivamente sul piano organizzatorio interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, ma non dispone una successione nel debito con effetto per il creditore; né in senso contrario rileva l'art. 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1993, che prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle Aziende Ospedaliere dei soli beni e attrezzature, ma non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 456, Decreto Legge 19/09/1987 num. 382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)