Sez. 1, Sentenza n. 7798 del 03/08/1990 (Rv. 468538 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di termini per il disconoscimento della paternità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 3 cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla imprescrittibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263, ultimo comma, cod. civ., in quanto la differenza tra le due azioni, in correlazione alla specificità delle condizioni di fatto poste a base della fattispecie sostanziali rispettivamente configurate ed alla diversità della finalità da ciascuna perseguite, appare tale da giustificare la difformità di disciplina suindicata.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)