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Sez. 1, Sentenza n. 11609 del 04/12/1990 (Rv. 470015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - TERMINE DILATORIO DI VENTI GIORNI - INOSSERVANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - TERMINE DILATORIO DI VENTI GIORNI - INOSSERVANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Il mancato rispetto del termine di venti giorni, previsto dal secondo comma dell'art. 377 cod. proc. civ. per la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso per Cassazione (nella specie, in relazione alla sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742), è sanato nel caso in cui i difensori producano memorie, ai sensi dell'art. 378 stesso codice, e/o compaiano all'udienza di discussione, senza esprimere alcuna volontà di farlo valere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)