Sez. U, Sentenza n. 8468 del 04/05/2004 (Rv. 572605 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA | Avviso al ricorrente - Notificazione presso la Cancelleria anziché al domicilio come da richiesta ex art.135 disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Nullità dell'avviso - Sanatoria ex art.156 c.p.c. - Configurabilità - Presupposti - Deposito di memoria difensiva e partecipazione all'udienza camerale - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA
La nullità dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione, per essere stato l'avviso stesso notificato presso la cancelleria, anziché al domicilio del ricorrente - come da richiesta ex art.135 disp. att. c.p.c. -, è sanata, ai sensi dell'art.156 ult. comma del codice di rito, dal deposito, da parte dello stesso ricorrente, di memoria difensiva e dalla sua partecipazione all'udienza camerale, tali attività processuali dimostrando che egli è stato, comunque, in grado di difendersi adeguatamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 135, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)