Sez. 3, Sentenza n. 21739 del 28/07/2025 (Rv. 675743-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO | Differimento della prima udienza ex art. 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c. - Termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. - Decorrenza - Differenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO
Il differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. (che, a differenza di quello previsto dal quinto comma del medesimo articolo, non incide sul termine per la costituzione del convenuto) opera d'ufficio, senza bisogno di un decreto del giudice, determinando il differimento della data indicata in citazione, corrispondente a un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, al giorno immediatamente successivo nel quale l'udienza, invece, vi sia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricondotto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis c.p.c. il differimento, di oltre due mesi, disposto con decreto dal giudice di primo grado, aveva affermato la tempestività della costituzione avvenuta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., computato avendo riguardo all'udienza differita).
Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)