Sez. 3, Ordinanza n. 4411 del 19/02/2025 (Rv. 673769-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO | Scadenza del termine per la costituzione - Differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., disposto successivamente alla data indicata in citazione - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze - Designazione del giudice relatore - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO
Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.
Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)