diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8953 del 16/04/2007 (Rv. 596320 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Controversia tra una Università e la gestione liquidatoria di una USL - Convenzione per la gestione dei servizi sanitari - Richiesta di rimborso di somme erogate dall'Università a proprio personale sanitario - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596320-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia tra una università e la gestione liquidatoria di una unità sanitaria locale per la restituzione in sede di rivalsa dei fondi utilizzati dalla prima per il pagamento, in forza di sentenza passata in giudicato, ai dipendenti delle cliniche universitarie dell'indennità di cui all'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, volta ad equiparare il trattamento economico del personale universitario a quello sanitario ospedaliero. Nella specie, infatti, si controverte in materia di esecuzione di convenzione tra pubbliche amministrazioni per la gestione di pubblici servizi - rappresentati dal servizio sanitario, di competenza della USL, e dal servizio di istruzione superiore universitaria, congiuntamente forniti da personale universitario nelle cliniche universitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale - attuata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1994, n. 241, il quale richiama l'articolo 11, comma quinto, della stessa legge, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzioni degli accordi per la realizzazione di fini di pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)