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Sez. U, Ordinanza n. 12725 del 14/06/2005 (Rv. 582144 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Accordo di programma - Nozione - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000 - Accertamento della violazione delle pattuizioni e risarcimento del danno - Domanda del privato attuatore dell'opera oggetto del programma - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582144-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Riguardo ad un accordo di programma, che si sostanzia in un provvedimento amministrativo adottato dai soggetti pubblici che vi partecipano, con esclusione, prima dell'entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, del privato eventualmente chiamato alla sua attuazione, la domanda di risarcimento, proposta dal privato attuatore, per il danno derivante dalla condotta discriminatoria a suo danno, in violazione dell'accordo, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo la fattispecie riconducibile all'art. 15 della legge n. 241 del 1990, che ha valenza di testo generale riguardante i moduli convenzionali attraverso cui le amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie nella prospettiva di un risultato comune, cui è applicabile l'art. 11 della stessa legge, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 27, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)