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Sez. 1, Sentenza n. 11228 del 26/09/1980 Ud. (dep. 28/10/1980) Rv. 146404 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI NOTIFICAZIONE NEGLI ANZIDETTI LUOGHI - INDAGINI O RICERCHE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146404-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI NOTIFICAZIONE NEGLI ANZIDETTI LUOGHI - INDAGINI O RICERCHE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'ultimo comma dell'art 171 cod proc pen, cosi come modificato dalla legge del 1977 n 534, ha per oggetto una sopravvenuta impossibilita di notifica consistente in una situazione di fatto accertabile dall'ufficiale giudiziario procedente senza necessita di ricerche o indagini, le quali inevitabilmente condizionerebbero i motivi ispiratori delle istanze riformistiche trasfuse nell'anzidetta norma, essendosi voluto snellire i tempi del processo penale attraverso una realistica rimeditazione del congegno di notificazione che e stato sempre causa di ritardi ed intralci. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si e ritenuta legittima la notificazione del decreto di citazione all'imputato nell'ufficio giudiziario procedente in conseguenza dell'annotazione 'non figura in luogò contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)