Sez. 5, Sentenza n. 1036 del 26/10/1981 Ud. (dep. 04/02/1982) Rv. 151977 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI NOTIFICA - INDAGINI O RICERCHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI NOTIFICA - INDAGINI O RICERCHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'impossibilità di notifica, di cui all'ultimo comma dell'art. 171 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 8 agosto 1971, n. 534, consiste in una situazione di fatto accertabile direttamente dall'ufficiale giudiziario senza necessità di ricerche o indagini, che essendo causa di ritardi frustrerebbero lo scopo della riforma che è quello di conseguire, attraverso una semplificazione del sistema delle notifiche, un'accelerazione del processo penale. (nella specie l'ufficiale giudiziario, avendo accertato che l'imputato si era trasferito in luogo ignoto, aveva proceduto alla notifica nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 171). (Conf mass n 146404).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)