Sez. 3, Sentenza n. 5462 del 03/06/1998 (Rv. 516047 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Esercizio del potere disciplinare - Causa di liceità del reato di diffamazione ed esimente della responsabilità civile - Segnalazioni del superiore gerarchico - Rispetto della dignità e della riservatezza dell'incolpato - Necessità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
L'esercizio del potere disciplinare che sia legalmente attribuito si configura come causa di liceità del reato di diffamazione, ma anche come esimente della corrispondente responsabilità civile, stante l'unità nel sistema della configurazione delle cause di giustificazione. Tuttavia le segnalazioni che il superiore gerarchico deve effettuare non appartengono direttamente al procedimento disciplinare e, quindi, debbono essere rese rispettando la dignità e la riservatezza dell'incolpato, ovverosia nel rispetto del principio detto della continenza, cioè misurate nel loro aspetto formale e sostanziale. Consegue che il superiore gerarchico il quale provvede ad una segnalazione dalla quale può nascere l'apertura di un procedimento disciplinare deve riferire in maniera misurata, circostanze vere e pertinenti la situazione data (nel caso di specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva escluso la scriminante dell'esercizio del diritto e ritenuta la responsabilità civile di colui che aveva intrapresa l'iniziativa disciplinare, fondata su episodi non veri, al solo fine di nuocere all'incolpato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)