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Sez. 3, Sentenza n. 20141 del 18/10/2005 (Rv. 585244 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Esposto di un avvocato contro un collega - Lesione dell'onore - Antigiuridicità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585244-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

In tema di responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, nel caso in cui sia presentato un esposto da un avvocato contro un collega al Consiglio locale dell'Ordine forense, per escludere l'antigiuridicità del comportamento è necessario e sufficiente che le offese contenute negli scritti difensivi siano in rapporto di giuridica necessità o utilità con l'esercizio del diritto di presentare esposti (innanzi a detto Consiglio) da parte del soggetto che le ha scritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato un avvocato al pagamento della somma di euro mille sulla base di affermazioni apodittiche circa la sussistenza dell'offesa, senza considerare che un avvocato, nel presentare un esposto contro un collega, deve prospettare necessariamente comportamenti di quest'ultimo idonei a incidere in qualche modo negativamente sulla reputazione del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)