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Sez. L, Sentenza n. 12478 del 17/12/1993 (Rv. 484761 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Classificazione delle imprese ex art. 49 legge n. 88 del 1989 ai fini del pagamento di contributi - Influenza sulla qualificabilità di un'impresa come industriale ai fini degli sgravi ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968 - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484761-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

La classificazione delle imprese prevista, ai fini del pagamento dei contributi previdenziali, dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.) non influisce (come rilevato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 490 del 1990) sulla qualificabilità o no di un'impresa come industriale, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ai fini del riconoscimento degli sgravi degli oneri sociali di cui all'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)