Sez. L, Sentenza n. 11080 del 23/12/1994 (Rv. 489374 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Classificazione delle imprese favorite ex art. 2195 cod. civ. - Soggetto committente al fabbricante la produzione allo scopo di rivendita dei beni - Carattere commerciale - Forme di decentramento produttivo - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. - norma alla quale occorre fare riferimento per la classificazione delle imprese ai fini degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni - non rileva la distinzione tra colui che acquista, per rivenderli, beni già prodotti o richiesti mediante ordinativi, e colui che, sempre per rivenderli, ne commette al fabbricante la produzione, attraverso contratti d'opera o d'appalto, atteso che in entrambe le ipotesi l'attività dell'imprenditore, acquirente o committente, realizza una intermediazione nella circolazione dei beni e va quindi considerata commerciale. In tale ipotesi non è configurabile, infatti, una forma di decentramento produttivo, la quale sussiste, invece, dando luogo ad una attività industriale, allorché l'imprenditore faccia ricorso, per la produzione di beni, ad appaltatori o prestatori d'opera che operano per il committente in modo, almeno tendenzialmente, esclusivo, costituendo solo formalmente imprese autonome, ma sostanzialmente articolazioni di un'unica impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)