Sez. L, Sentenza n. 5594 del 18/05/1991 (Rv. 472235 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura | Rischio assicurato - Configurabilità - Condizioni - Attività connesse, complementari ed accessorie - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura
Ai sensi degli artt. 205, 206, 207 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la sussistenza del rischio da infortuni, assicurato in agricoltura, si richiede sia la condizione soggettiva del lavoratore addetto all'azienda agricola, sia la qualità oggettiva - agricola o forestale - dell'attività svolta, al quale ultimo fine vanno considerate tali anche le attività connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando vi sia uno stretto rapporto funzionale con la coltivazione e lo sfruttamento della terra, rappresentando esse il naturale svolgimento del ciclo produttivo agricolo. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore agricolo mentre tagliava legna già sradicata nel proprio fondo, raccolta presso un fondo confinante, destinata agli usi domestici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)