Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998 (Rv. 518003 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Obbligo di rimborso - Debito di valuta - Configurabilità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
L'obbligo di rimborso a carico di partecipanti alla comunione ereditaria ed in favore del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, posto che, fin dal momento dell'estinzione del debito solidale, sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote degli altri coeredi, e perciò determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico; ne consegue che il suddetto debito è soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1115, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)