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Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1991 (Rv. 470832 - 01)

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Scioglimento - Estinzione di debiti comuni. | Obbligo di rimborso - Debito di valuta.
Stato
decisa il 1991-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470832-01

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Scioglimento - Estinzione di debiti comuni.

L'obbligo di rimborso posto a norma dell'art. 1115 cod. civ. a carico dei partecipanti ad una comunione ereditaria nei confronti del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, in quanto fin dal momento della estinzione del debito solidale sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote di partecipazione degli altri coeredi, determinabile con un semplice calcolo aritmetico. Tale debito, pertanto, resta soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1115, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)