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Sez. 3, Sentenza n. 3776 del 07/05/1990 (Rv. 467032 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DA PARTE DEL CONCEDENTE PER UN COMPONENTE DELLA PROPRIA FAMIGLIA - OBBLIGO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO PER NON MENO DI NOVE ANNI - ASSUNZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467032-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DA PARTE DEL CONCEDENTE PER UN COMPONENTE DELLA PROPRIA FAMIGLIA - OBBLIGO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO PER NON MENO DI NOVE ANNI - ASSUNZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO - NECESSITÀ.*

Ai fini del diritto di ripresa disciplinato dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quando il concedente esercita il diritto non per sè, ma per un componente della propria famiglia, l'Obbligo di coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni è necessario sia assunto dal beneficiario.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)