Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 16/02/1995 (Rv. 490469 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Disdetta - Condizioni - indicazione dei familiari coltivatori diretti di età inferiore a 55 anni ed alla diretta coltivazione del fondo - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa disciplinato dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 205 la disdetta nella quale il concedente si impegni a coltivare direttamente il fondo con l'intero proprio nucleo familiare è valida senza necessità che siano specificamente indicati i familiari coltivatori diretti di età inferiore a cinquantacinque anni e che l'impegno alla diretta coltivazione del fondo sia espressamente riferito a ciascuno di essi in modo specifico, poiché da un lato il riferimento al nucleo familiare del concedente in relazione ad una certa data consente di accertare con sicurezza l'età dei suoi componenti, dall'altro l'indicazione globale del nucleo anzidetto comporta che l'impegno di coltivare il fondo sia assunto da tutti coloro che ne fanno parte e risulti quindi inadempiuto se ad esso venga a meno anche uno solo di essi.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)