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Sez. 2, Sentenza n. 7516 del 26/02/1986 Ud. (dep. 21/07/1986) Rv. 173405 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - NUOVO REATO - SOTTOPOSIZIONE A PENA DETENTIVA E SUCCESSIVAMENTE A DIVIETO OD OBBLIGO DI SOGGIORNO COME CONDIZIONE LIMITATRICE DELLA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI O DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - PROSECUZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CHE ACCERTI LA PERSISTENTE PERICOLOSITÀ E LE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA REITERAZIONE DELLA SORVEGLIANZA - NECESSITÀ - MODI DI EMANAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173405-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - NUOVO REATO - SOTTOPOSIZIONE A PENA DETENTIVA E SUCCESSIVAMENTE A DIVIETO OD OBBLIGO DI SOGGIORNO COME CONDIZIONE LIMITATRICE DELLA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI O DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA - PROSECUZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CHE ACCERTI LA PERSISTENTE PERICOLOSITÀ E LE CONDIZIONI NECESSARIE PER LA REITERAZIONE DELLA SORVEGLIANZA - NECESSITÀ - MODI DI EMANAZIONE.*

Qualora il sorvegliato speciale commetta un reato in relazione al quale sconti una pena detentiva e successivamente sia sottoposto al divieto od all'Obbligo di soggiorno come condizione limitatrice della scarcerazione per decorrenza dei termini o della libertà provvisoria, la prosecuzione della misura di prevenzione nei suoi confronti può conseguire soltanto ad un provvedimento del giudice (emanato nei modi di legge, previa contestazione dei necessari presupposti, con l'osservanza delle regole del contraddittorio e con l'intervento del difensore) che accerti che la commissione del nuovo reato sia di per sè indice della persistente pericolosità del condannato e che sussistano le condizioni necessarie perché si possa procedere alla reiterazione della sorveglianza. (V mass n 170963; (V mass n 151412).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)