Sez. 6, Sentenza n. 1015 del 26/11/1980 Ud. (dep. 16/02/1981) Rv. 151412 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - NUOVO REATO - ESECUZIONE PENA - SOSPENSIONE DELLA SORVEGLIANZA - CESSAZIONE MISURE - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - NUOVO REATO - ESECUZIONE PENA - SOSPENSIONE DELLA SORVEGLIANZA - CESSAZIONE MISURE - ESCLUSIONE.*
Quando il sorvegliato speciale della pubblica sicurezza commette un reato e ne sconta la pena detentiva, il periodo delle misure di prevenzione - in seguito all'intervento della Corte costituzionale in materia - resta "sospeso"; non può, quindi, considerarsi cessata l'anzidetta misura per il solo fatto della detenzione dovuta al nuovo reato. (Conf mass n 137061).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)