Sez. 2 - , Ordinanza n. 24379 del 09/09/2021 (Rv. 662160 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Etichettatura – Art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 181 del 2003 – Prodotti preconfezionati per la vendita immediata – Obbligo di indicazione della data di scadenza – Insussistenza.
COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
In tema di commercio di prodotti alimentari, l'obbligo di etichettatura con l'indicazione della data di scadenza non si estende - ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 109 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 181 del 2003, "ratione temporis" applicabile alla vicenda - ai cc.dd. prodotti preincartati, ovvero ai prodotti preconfezionati per la vendita immediata al consumatore. (Fattispecie relativa a fettine di pollo preconfezionate in vaschette sigillate destinate al prelevamento diretto da parte del consumatore, senza mediazione di operatori commerciali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/06/2003 num. 181 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)