Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007 (Rv. 600031 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Prodotto alimentare preconfezionato - Obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione - Fattispecie relativa a prodotto imballato nello stesso luogo di vendita.
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
Costituisce "prodotto alimentare preconfezionato" quello che corrisponde alle caratteristiche stabilite dalla disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. b) del d.lgs. n. 109 del 1992, avendo riguardo particolare alle caratteristiche dell'imballaggio, senza che abbia rilievo il riferimento al luogo di confezionamento; ne consegue che tale alimento, così imballato, anche se preparato nello stesso esercizio dove è posto in vendita, deve indicare in etichetta il termine minimo di conservazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del commerciante sanzionato, in quanto aveva posto in vendita delle confezioni di salsiccia e carne suina, preparate e confezionate nel suo esercizio, prive dell'indicazione del termine minimo di conservazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)