Sez. U, Sentenza n. 1465 del 09/03/1979 (Rv. 397790 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE.*
La legittimazione a proporre regolamento preventivo di giurisdizione spetta indifferentemente a tutte le parti del processo, nel quale sia insorta o possa insorgere una questione di giurisdizione, e, quindi, anche a quella che ha adito il giudice del quale si chieda l'affermazione della giurisdizione in ordine alla domanda, atteso che il regolamento medesimo non integra un mezzo d'impugnazione, presupponente la soccombenza, ma e lo strumento diretto a conseguire, mediante devoluzione per saltum di detta questione alle Sezioni Unite della suprema Corte, una pronuncia definitiva e vincolante sull'individuazione del giudice, o sulla Mancanza di un giudice munito di potestas iudicandi. (V 5466/77, mass n 389118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)