Sez. L, Sentenza n. 9986 del 29/04/2009 (Rv. 608055 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito pensionistico - Giudizio di accertamento in ordine alla legittimità della ripetizione, pretesa dall'ente previdenziale - Omessa indicazione, in provvedimento dell'INPS, delle norme a sostegno della ripetibilità - Lesione del diritto di difesa - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità. (Principio enunciato con riferimento ad indebito pensionistico disciplinato, "ratione temporis", dalla legge 9 marzo 1989, n. 88).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)