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Sez. 2, Sentenza n. 2114 del 29/07/1966 (Rv. 324115 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PETIZIONE DI EREDITA (AZIONE) - RAPPORTI FRA EREDE VERO ED AVENTI CAUSA DEL POSSESSORE DI BENI - BENI IMMOBILI E MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI - SFERE DI APPLICAZIONE DELL'ART 534, TERZO COMMA, E DELL'ART 2652, N 7, COD CIV.*
Stato
decisa il 1966-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324115-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PETIZIONE DI EREDITA (AZIONE) - RAPPORTI FRA EREDE VERO ED AVENTI CAUSA DEL POSSESSORE DI BENI - BENI IMMOBILI E MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI - SFERE DI APPLICAZIONE DELL'ART 534, TERZO COMMA, E DELL'ART 2652, N 7, COD CIV.*

Mentre l'art. 534, terzo comma cod.civ. si riferisce esclusivamente alla petizione di eredita e all'acquisto a titolo oneroso da chi e da considerarsi erede apparente, cioe possiede o si comporta come erede o successore a titolo universale, l'art.2652, n.7, riguardante la trascrizione delle domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte, non si riferisce ad una particolare e nominata Azione, ma a tutte le azioni, a base delle quali sia posta la contestazione del fondamento di un acquisto a titolo universale o particolare, cioe a tutte quelle in cui si contesti la validita o l'efficacia di una determinata disposizione testamentaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 534

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)