Sez. 2, Sentenza n. 7616 del 16/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 234747 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni disposta contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione personale - Termine di un anno dalla data dell'avvenuto sequestro - Operatività - Esclusione. .
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2 ter, comma terzo, della L. 31 maggio 1965 n. 575, dovendo essere osservato tale termine solo nel caso in cui trattisi di confisca disposta "successivamente", e cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)