Sez. 2, Sentenza n. 19582 del 09/04/2008 Cc. (dep. 15/05/2008) Rv. 240502 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca disposta in nuovo e diverso procedimento - Limite temporale - Entro l'anno dal sequestro - Esclusione - Attualità della vigenza della misura personale - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca disposta in un nuovo e diverso procedimento instaurato dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale ma prima della sua cessazione, non soggiace alla necessità dell'emissione entro l'anno dal sequestro, posto che l'unico limite temporale di validità è costituito dall'attualità della vigenza della misura di prevenzione personale. (La Corte ha così decretato l'irrilevanza del provvedimento di proroga del termine annuale dal sequestro, disposto dal tribunale).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 6 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)