Sez. 5, Sentenza n. 4667 del 24/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209389 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Da parte di collaboratore di giustizia - Criteri di valutazione - (Fattispecie in tema di misure cautelari personali).
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La valutazione generale di affidabilità di un collaboratore di giustizia, altrimenti sperimentata, non esime il giudice dalla necessità di verificarla in rapporto ad ogni singola attribuzione di responsabilità; potendo essere esclusa per difetto di completezza o precisione: tale verifica costituisce un antecedente di quella concernente la cd. attendibilità estrinseca, giacché la rappresentazione incompiuta di un fatto, tale da non consentirne la identificazione storica, lo rende insuscettibile di prova; mentre al contrario la sua identificazione attraverso le dichiarazioni ottenute, permette le ulteriori valutazioni ex art. 192 cpp.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 192, Cod. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)