Sez. 6, Sentenza n. 2900 del 12/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258247 - 01
PROVE - IN GENERE | Collaboratore di giustizia - Valutazione di inattendibilità espressa in una precedente sentenza - Obbligo per il giudice procedente di attenersi a tale valutazione - Esclusione - Possibilità di ritenere attendibili le dichiarazioni del collaborante - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - IN GENERE
In tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilità sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice di merito che si era limitato a rilevare la sussistenza di mere "precondizioni" di attendibilità, quali l'inserimento del collaborante nel contesto criminale ed il carattere anche autoaccusatorio delle dichiarazioni rese).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)