Sez. 1, Sentenza n. 13880 del 09/11/2001 (Rv. 550126 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Sostituzione del curatore in corso di procedura - Diritto al compenso - Limiti quantitativi - Mancanza di attivo al momento della sostituzione - Liquidazione ragguagliata al solo passivo - Legittimità - Deroga alla misura minima di cui all'art. 4, comma primo, del D.M. n. 570 del 1992 - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Il curatore fallimentare sostituito in corso di procedura vanta un diritto al compenso da ragguagliare, in misura percentuale all'attivo fallimentare, ex art. 1, comma primo, del D.M. n. 570 del 1992, a quello complessivamente dovuto ai curatori per l'opera prestata nella procedura di cui si tratta. Ne consegue, per un verso, che, in caso di mancanza di attivo al momento della sostituzione del curatore, legittimamente la liquidazione in suo favore viene effettuata in percentuale sul solo passivo, ai sensi del comma secondo dello stesso art. 1; per l'altro, che la misura della stessa può essere inferiore alle percentuali minime, in deroga all'art. 4, comma primo, del citato decreto, avuto riguardo alla incompletezza dell'opera prestata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 4 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)