Sez. 1, Sentenza n. 11529 del 16/11/1998 (Rv. 520718 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Sostituzione del curatore nel corso della procedura - Diritto al compenso - Limiti quantitativi - Successione di più curatori nella stessa procedura fallimentare - Compenso dovuto - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Il curatore fallimentare sostituito in corso di procedura vanta un diritto al compenso (art. 39 legge fall.; art.1 e seguenti D.M. 570/92) la cui liquidazione, commisurata "all'entità dell'opera prestata" (art. 2 D.M. citato), va, comunque, ragguagliata al compenso complessivamente dovuto al curatore (od ai curatori) che a lui siano succeduti in corso di procedura, compenso complessivo che non potrà, comunque, superare il limite percentuale - ragguagliato all'attivo realizzato - previsto dal D.M. citato, con la conseguenza che a ciascuno dei curatori potrà legittimamente liquidarsi una somma anche inferiore alle percentuali minime, in considerazione della incompletezza dell'attività svolta.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 4, Legge Falliment. art. 39 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)