diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24692 del 17/06/2025 Cc. (dep. 04/07/2025) Rv. 288351-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose - Elemento psicologico - Indicazione - Prevedibilità in concreto del dissesto - Necessità - Sussistenza - Rappresentazione e volontà del fallimento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288351-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)