Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015 Ud. (dep. 17/11/2015) Rv. 265510 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta impropria - Fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società - Elemento psicologico - Previsione del dissesto come effetto della condotta antidoverosa - Necessità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)